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Sentenza n. 13120

334935
Cassazione civile, sezione II 20 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 13120

Udito l’Avvocato MARINI Annibale difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;

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udito l’Avvocato CORAPI Diego, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

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favore della ricorrente incidentale, liquidandole in L. 448.600, oltre L. 16.000.000 (sedici milioni) di onorari.

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nella via C. G. Viola dell’agglomerato urbano capitolino per un prezzo di L. 13.700.000.000, di cui a) – L. 11.700.000.000 già corrisposte, b) – L

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A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del

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., ridusse la misura della penale, ravvisata, in tale clausola concordata e, operata la compensazione, fino alla concorrenza, con la somma di L. 1.000.000.000

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diritto a trattenere l’importo indicato dall’art. 5 del contratto (L. 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè

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monetario allorché, come nel caso in argomento, le parti abbiano provveduto a liquidare convenzionalmente l’importo di una obbligazione pecuniaria (cfr

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seconda, in riforma della decisione del primo giudice, sanzionò l’assoluzione dell’ente appellato ed appellante incidentale da tutte le domande “ex

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alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà

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In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381

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La disposizione dell’art. 1384 cod. civ., contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle

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pagamento di una porzione del prezzo convenuto, dell’ammontare di L. 1.000.000.000, in relazione alla quale, con specifica clausola del contratto in

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relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, segnatamente lamentando che la corte anzidetta abbia ritenuto di poter escludere l’operatività della

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5) – La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito non poter essere assoggettato a riduzione l’importo riscontrato spettante

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dell’art. 111, comma 4, del codice di rito, dovendosi puntualizzare sul tema, da un lato, che l’operatività di tale norma non resta preclusa dal fatto

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ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di non pagare la contesa somma di L. 1.000.000.000 a saldo del prezzo

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pagare l’importo “ex adverso” rivendicato, ed avere, quindi, detto ente diritto di “incamerare” l’importo medesimo per il titolo indennitario previsto

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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui

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ottenere l’esecuzione della prestazione, ben suscettibile di dar luogo ad obbligazioni risarcitorie, e, perciò, all’applicabilità di penali

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